La legge che regolamenta la redazione e l’aggiornamento del DVR non prevede l’obbligo di revisioni frequenti o cadenzate regolarmente, ma definisce con chiarezza le situazioni in cui ogni azienda deve necessariamente prevedere un nuovo esame dei pericoli e una nuova dichiarazione scritta. In merito all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la legge fissa anche i termini e alcuni obblighi specifici.
Quando è necessario rivedere il DVR
Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto 106/2009) stabilisce l’obbligo di una nuova valutazione dei rischi – e il conseguente aggiornamento del DVR – nei casi in cui si verifichino:
- variazioni al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro, che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- cambiamenti nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro;
- infortuni importanti;
- necessità di una maggiore sorveglianza sanitaria.
In particolare, il testo della legge evidenzia che:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.
L’obiettivo è eliminare o ridimensionare i rischi, o riconsiderare la presenza di ulteriori fattori non adeguatamente valutati in precedenza, e prevedere l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.