Scadenza autocertificazione
La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (la cosiddetta Legge di stabilità 2013) entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (salvo per i commi 98, 99, 100, 426 e 477 dell’art. 1, entrati in vigore il 29 dicembre 2012), stabilisce il 31 maggio 2013 quale termine ultimo per l’autocertificazione della valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
“I datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all ‘articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.
Tale proroga è stata introdotta per consentire ai titolari d’azienda di usufruire delle procedure standardizzate diffuse con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 6 febbraio 2013.
Al fine di fare chiarezza sulla nuova scadenza da rispettare, quindi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso, in data 31 gennaio 2013, la nota ministeriale “Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni)”. In essa viene specificato come, alla luce dell’entrata in vigore del decreto interministeriale, i datori di lavoro possano ricorrere all’autocertificazione per la valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013.