Valutare la presenza e l’entità dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e documentare le azioni intraprese per prevenire tali rischi rappresentano compiti obbligatori per ogni datore di lavoro.
E’ quanto hanno stabilito la legge n. 626 del 1994 e più recentemente il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo unico sulla sicurezza, e il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009: le tre norme disciplinano infatti le modalità con le quali le imprese devono valutare i rischi per la salute dei lavoratori e gli strumenti per una corretta gestione e organizzazione della sicurezza in azienda.
L’analisi dei rischi parte proprio dall’organizzazione del sistema sicurezza dell’azienda che impone al datore di lavoro il coinvolgimento di personale interno o esterno all’impresa.
Si tratta in entrambi i casi di figure attentamente formate e in possesso di determinati requisiti che supportano il datore di lavoro nella valutazione del rischio e nell’adozione di specifici strumenti di prevenzione: tra queste il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La loro attività di valutazione del rischio deve seguire un iter preciso che parte dall’individuazione di tutti i potenziali rischi che possono verificarsi in una struttura e di tutte le relative contromisure in grado di diminuire la presenza di pericoli per il personale.
La conclusione di questa prima fase è dunque una catalogazione dei pericoli presenti e potenziali per i lavoratori compresi quelli considerati in apparenza più innocui. In generale le fonte di rischio vengono suddivise in cinque categorie: generici, ergonomici, specifici, di processo, organizzativi.
Una volta catalogati tutti i pericoli, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere una relazione – il Dvr, Documento di valutazione dei rischi – in cui sono indicati tutti i rischi per i suoi dipendenti e le misure di tutela adottate.
Il Testo Unico sulla sicurezza specifica che al suo interno debbano essere riportati anche i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza.
Il documento deve avere una data certa ed essere sottoscritto non solo dal datore di lavoro ma anche dalle principali figure di gestone della sicurezza aziendale, cioè il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente.
I contenuti del Dvr sono suddivisi in tre parti principali
Ricordiamo infine che il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva dove si è svolta la valutazione dei rischi e che, sia le imprese che occupano fino a 10 lavoratori che quelle che impiegano fino a 50 lavoratori, possono avvalersi per la sua redazione di una procedura standardizzata cioè un modello semplice e schematizzato da compilare e salvare su supporto informatico.
La procedura di valutazione dei rischi si differenzia in relazione alla tipologia e dimensione dell’azienda da analizzare. Per convenzione e praticità dunque, ragguruppiamo le aziende in: