Rischio amianto
La normativa di riferimento per l’amianto è certamente il D.Lgs 257/92 con cui, nel nostro Paese, è stata bandita l’estrazione da cava e la manipolazione e produzione di manufatti contenenti amianto in ogni forma e modalità. Nonostante l’emanazione di questa normativa la produzione di prodotti contenenti amianto, negli anni precedenti, ha coinvolto talmente tanti settori (l’edilizia, ferrovie, cantieristica navale, tessile,…) che una vera e proprio rimozione di tutti i manufatti, soprattutto se presenti in strutture edili o, ad esempio natanti di grandi dimensioni, ancora non è stata realizzata. Inoltre la stessa rimozione di manufatti di amianto può andare a rappresentare una fase di particolare pericolosità poiché potrebbe condurre alla liberazione di fibre, per questo la valutazione del rischio amianto (rischio di contaminazione ambientale e il conseguente rischio per la salute umana) deve essere condotta e finalizzata a determinare una condizione di non esposizione a fibre di amianto, che non necessariamente conduce ad una rimozione ma in molti casi, semplicemente, ad una bonifica del sito.
Inoltre la normativa per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro esplicita gli obblighi per il datore di lavoro che si trovi ad operare, e far operare, nelle poche situazioni in cui si potrebbe realizzare ancora una possibile esposizione (essenzialmente le situazioni che si vanno a configurare sono di due tipi:
- il caso di ditte deputate alla rimozione di materiali contenenti amianto;
- ditte/aziende che possiedono capannoni, coperture o materiali contenenti amianto, in buono stato, in diversa misura, nei locali di lavoro e che devono garantire l’assenza di dispersione di fibre.