Valutazione del rischio amianto

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valutazione rischio amianto

Rischio amianto

La normativa di riferimento per l’amianto è certamente il D.Lgs 257/92 con cui, nel nostro Paese, è stata bandita l’estrazione da cava e la manipolazione e produzione di manufatti contenenti amianto in ogni forma e modalità. Nonostante l’emanazione di questa normativa la produzione di prodotti contenenti amianto, negli anni precedenti, ha coinvolto talmente tanti settori (l’edilizia, ferrovie, cantieristica navale, tessile,…) che una vera e proprio rimozione di tutti i manufatti, soprattutto se presenti in strutture edili o, ad esempio natanti di grandi dimensioni, ancora non è stata realizzata. Inoltre la stessa rimozione di manufatti di amianto può andare a rappresentare una fase di particolare pericolosità poiché potrebbe condurre alla liberazione di fibre, per questo la valutazione del rischio amianto (rischio di contaminazione ambientale e il conseguente rischio per la salute umana) deve essere condotta e finalizzata a determinare una condizione di non esposizione a fibre di amianto, che non necessariamente conduce ad una rimozione ma in molti casi, semplicemente, ad una bonifica del sito.

Inoltre la normativa per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro esplicita gli obblighi per il datore di lavoro che si trovi ad operare, e far operare, nelle poche situazioni in cui si potrebbe realizzare ancora una possibile esposizione (essenzialmente le situazioni che si vanno a configurare sono di due tipi:

  • il caso di ditte deputate alla rimozione di materiali contenenti amianto;
  • ditte/aziende che possiedono capannoni, coperture o materiali contenenti amianto, in buono stato, in diversa misura, nei locali di lavoro e che devono garantire l’assenza di dispersione di fibre.

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    Identificazione del pericolo

    La presenza di materiali contenenti amianto deve essere condotta, in ambienti di lavoro, per quanto possibile preventivamente, prima di adibire i lavoratori alle specifiche mansioni all’interno di locali in cui possano eventualmente essere presenti manufatti contenenti amianto. Va ricordato che storicamente l’amianto è stato utilizzato (impastato ed in percentuali diverse) in cementi per la realizzazione di coperture (Eternit), in cassoni per l’acqua in terrazze, per canne fumarie, in pannelli isolanti per caldaie, veniva altresì “floccato” (spruzzato) per coibentare tubi o pareti/soffitti, poteva essere presente in rivestimenti per pavimenti, e molto altro.

    L’identificazione del pericolo nel caso di valutazione del rischio ambientale, ugualmente, richiede un sopralluogo attento dei locali, insediamenti, presenti e la documentazione in merito alla composizione dei materiali utilizzati per la realizzazione delle diversi parti degli edifici/ambienti, inoltre richiede la comprensione di quelle condizioni ambientali che potrebbe favorire una dispersione di fibre.

    Per quanto riguarda invece le ditte adibite alla rimozione/bonifica dei manufatti contenenti amianto l’identificazione del pericolo diventa di semplice esecuzione.

    Valutazione dell’esposizione

    La valutazione dell’esposizione ad amianto è essenziale poiché la sola presenza di un materiale contenete amianto non significa in alcun modo che debba esserci necessariamente un rischio per gli occupanti dei locali/lavoratori. Affinché un materiale contenente amianto possa andare a rappresentare un rischio per la salute bisognerà valutare alcuni elementi:

    • L’amianto è un rischio per la salute perché le sue fibre possono essere respirate, e attraverso questa via espositiva possono determinare i loro effetti avversi, essenzialmente a carico del polmone e della pleura. Questo vuol dire che l’elemento centrale della valutazione dell’esposizione è la comprensione della possibilità di dispersione ambientale di fibre. Se tale dispersione non è realisticamente possibile il rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto è di fatto assente (è il caso, ad esempio, di rivestimenti per pavimenti tipo linoleum in cui delle percentuali, alquanto contenute, di amianto venivano mescolate a materiali plastici: questa situazione determina un “incollamento” delle fibre di amianto ai materiali plastici e di fatto l’impossibilità di liberazione in ambiente).
    • In che modo l’amianto è presente: se si è in presenza di un amianto floccato il rischio espositivo è enorme, perché questo tipo di applicazione dell’amianto comporta una ingente dispersione ambientale di fibre e quindi verrà richiesto con urgenza un intervento di rimozione del materiale e il controllo delle condizioni di contaminazione ambientale, tramite la determinazione analitica della concentrazione di fibre aerodisperse nell’ambiente. Se invece il materiale contenente amianto è un materiale compatto sarà necessario comprendere in quale misura fibre di amianto possano liberarsi in aria ed andare a rappresentare un rischio, e quindi andranno valutate le possibilità/probabilità di danneggiamento o erosione, ad esempio.
    • Sarà opportuno comprendere, nel caso di materiali compatti, la percentuale di presenza di amianto nel manufatto (le percentuali possono variare da poche unità fino al 70-80%), evidentemente un materiale con percentuali maggiori potrà rappresentare verosimilmente un rischio maggiore; per ottenere questo dato, qualora non lo si possegga dal costruttore si potrà condurre una analisi di laboratorio che vada a identificare (confermando) la presenza di amianto e quantificare la sua presenza nel manufatto solido.

    Valutazione del rischio.

    La valutazione del rischio amianto per locali che presentano ancora manufatti (coperture, canne fumarie,…) prevede l’esecuzione di un sopralluogo accurato che vada a valutare, una volta note le caratteristiche della presenza di amianto al suo interno, le condizioni di manutenzione del manufatto. Essenzialmente se non ci sono evidenti danneggiamenti, se non ci sono elementi polverosi, fori o presenza di muffe o altre che possano far pensare ad un danno del materiale può non essere necessario compiere alcuna attività, se non la programmazione periodica dei sopralluoghi ed una manutenzione ordinaria.

    Qualora i locali vengano adibiti a locali di lavoro il datore di lavoro sarà chiamato ad eseguire una valutazione della presenza di fibre aerodisperse per confermare l’assenza di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro; qualora dalle analisi emergesse invece una situazione di dispersione, in particolare se superiore ai valori di concentrazione limite, sarà necessario procedere ad interventi di bonifica per eliminare tale rischio, prima di far riprendere l’attività lavorativa.

    Per facilitare la valutazione del rischio e per identificare con maggiore velocità quale possa essere l’urgenza degli interventi da condurre e quale tipo di intervento potrebbe essere opportuno(confinamento, incapsulamento o rimozione) sono state proposte diverse procedure algoritmiche che consentono, dopo aver eseguito il sopralluogo e rispondendo a semplici domande descrittive della situazione, attraverso una elaborazione matematica, di identificare quale intervento si ritiene più idoneo e/o con quale urgenza.

    Ad esempio l’indice EPA (proposto dall’Environmental Protection Agency Statunitense) richiede di definire:

    • quali sono le condizioni di danneggiamento;
    • quali danni l’acqua ha provocato o potrebbe provocare;
    • qual è la dimensione dell’area eventualmente esposta alla potenzialità di danno;
    • quale accessibilità c’è da parte degli occupanti dell’edificio al materiale (ad esempio è in una intercapedine oppure è una parete che tutti potrebbero toccare/danneggiare):
      • quali attività vengono condotte nell’ambiente, si valutano punteggi diversi se ad esempio siamo in presenza di una palestra o una scuola (in cui verosimilmente si conducono attività movimentate e i soggetti potenzialmente coinvolti sono giovani/bambini) piuttosto che nel caso di biblioteche o archivi in cui essenzialmente non ci sono molti movimenti (di persone e/o cose);
    • la ventilazione dell’ambiente;
    • la friabilità del materiale;
    • il contenuto di amianto.

    A tutti questi parametri vengono associati dei punteggi numerici che opportunamente elaborati conducono a tre possibili esiti:

    • intervento rimandabile, oppure incapsulamento, consigliato nel caso in cui ci sia una superficie esposta grande;
    • è consigliato il confinamento, cioè la separazione fisica del materiale con, ad esempio un controsoffitto o una ulteriore parete, comunque con qualcosa che determini la non dispersione di fibre, per quanto all’interno dell’area di confinamento le fibre continueranno ad essere rilasciate;
    • è necessaria una rimozione.

    Sempre a titolo esemplificativo sono disponibili altri indici, come quello Tedesco, che prevedono, prendendo in considerazione più o meno gli stessi parametri un esito temporale di intervento:

    • bonifica differibile;
    • bonifica necessaria;
    • bonifica urgente;

    Viene lasciata al valutatore considerazioni in merito al tipo di bonifica da attuare.

    Esito della valutazione e obblighi per il datore di lavoro

    In base all’esito della valutazione del rischio sarà necessario adoperarsi in misura diversa per garantire le condizioni di salubrità ambientale.

    • Qualora il materiale contenete amianto sia in buono stato dovrà essere programmato un controllo periodico, e una manutenzione ordinaria, per confermare l’assenza di aerodispersione delle fibre (mediante analisi ambientale).
    • Qualora ci sia aerodispersione dovrà essere condotto un intervento di bonifica (incapsulamento, confinamento o rimozione) per garantire l’assenza di rischio agli occupanti dei locali (siano essi lavoratori o utenti).
    • Ugualmente qualora il materiale contenente amianto sia evidentemente danneggiato dovrà essere realizzato un intervento di bonifica (incapsulamento, confinamento o rimozione).