Rischio movimenti ripetitivi

rischio movimenti ripetitivi

La normativa sulla sicurezza sul lavoro ha il compito di guidare i datori di lavoro nella creazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro in cui tutti i dipendenti possono operare senza correre rischi per la propria salute. In particolare ogni titolare d’impresa ha il compito di fare un’accurata analisi e valutazione dei rischi presenti in azienda, legati all’uso delle macchine, alla movimentazione di carichi e tutti quei rischi specifici del settore di lavoro in cui opera.

Le aziende che usano numerosi macchinari per la produzione devono valutare il rischio meccanico che è connesso anche al rischio di movimenti ripetitivi.

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Per movimenti ripetitivi si intende da un lato la gestione della movimentazione dei carichi pesanti, dall’altra tutte le azioni ridondanti che i lavoratori devono compiere per utilizzare gli strumenti e i macchinari di lavoro. Azioni potenzialmente pericolose se i lavoratori non sono correttamente formati e se gli strumenti non sono costantemente revisionati. I movimenti ripetitivi fanno parte dei rischi meccanici, quell’insieme di fattori che a seguito di un’azione meccanica dei componenti dello strumento di lavoro possono causare un infortunio o una lesione al lavoratore.

Per maggiore chiarezza, rientrano nei movimenti pericolosi l’utilizzo di macchinari e strumenti meccanici, di conseguenza i lavoratori maggiormente esposti a movimenti ripetitivi sono gli addetti del settore manifatturiero e industriale. Alcuni dei pericoli legati a queste mansioni sono:

  • taglio;
  • intrappolamento;
  • caduta;
  • schiacciamento;
  • scivolamento;
  • perforazione;
  • abrasione.

Per ridurre i rischi legati ai movimenti ripetitivi, il datore di lavoro ha l’obbligo di legge di fornire a tutti i lavoratori un percorso formativo sulla sicurezza sul lavoro e nel dettaglio, ai lavoratori che usano strumentazioni pericolose deve fornire un piano formativo per la sicurezza nell’uso dei macchinari. Parallelamente la sicurezza sul luogo di lavoro deve essere garantita attraverso l’impiego di macchinari a norma di legge periodicamente revisionati.

La normativa di riferimento alla quale devono attenersi i datori di lavoro in materia di rischio meccanico e movimenti ripetitivi può essere rintracciata nell’applicazione della normativa europea a livello nazione, la direttiva 89/392/CEE. In particolare:

  • la normativa UNI EN 292-1:1991 UNI EN 292-1:1992 che regola la sicurezza dei macchinari fornendo i concetti e principi di base per la progettazione e terminologia da utilizzare.
  • la normativa UNI EN 292-2:1991 UNI EN 292-2:1992 regola la sicurezza dei maninari e fornisce le specifiche tecniche e i principi di base.
  • la normativa UNI EN 292-2/A1:1995 UNI EN 292-2/A1:1995 regola la sicurezza dei macchinari con riferimento alle specifiche tecniche.
  • la normativa EN 294:1992 UNI EN 294:1993 regola la sicurezza dei macchinari e in particolare predispone le diistanze di sicurezza per non far raggiungere le zone pericolose con le braccia o la testa.
  • la normativa EN 349:1993 UNI EN 349:1994 regola i dispositivi di arresto e gli spazi minimi per evitare il rischio schiacciamento.

La volontà del legislatore è stata dunque non solo quella di fornire delle regole ai datori di lavoro per limitare i rischi per i lavoratori, ma anche di imporre alle case produttrici di macchinari per lavoro di rispettare degli standard di sicurezza imposti a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori. Quindi la sicurezza dei macchinari legata alla competenza nell’utilizzo dello strumento, rappresentano un’importante aiuto per la riduzione del rischio meccanico e movimenti ripetitivi.