Pubblicate le procedure standardizzate
Il 4 febbraio scorso è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, contenente le “Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f).
Nel Decreto Interministeriale viene specificato come l’impiego delle suddette procedure sia consentito ai “datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, con i limiti di cui al comma 7”, a eccezione delle imprese (a prescindere dal numero di dipendenti) di cui all’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tali attività, che presentano particolari rischi, includono: aziende industriali a rischio d’incidente rilevante, impianti e installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, polveri e munizioni e centrali termoelettriche.
La diffusione delle procedure si è resa necessaria allo scopo di fornire un modello di riferimento per l’esecuzione di un’efficace valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, in grado di individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione da adottare e permettere l’elaborazione di un programma d’interventi volti al miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza in azienda.
Al fine di perfezionare le procedure proposte, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (come previsto dall’art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 30 novembre 2012) provvederà a integrarle e rielaborarle nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 4 febbraio 2015.