31 maggio 2013, Autocertificazione valutazione rischi

I titolari di imprese nelle quali lavorano fino a 10 dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi ricorrendo all’autocertificazione fino al 31 maggio 2013.

Il termine, in precedenza previsto per il 30 giugno 2012, è stato prorogato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità) al fine di consentire ai datori di lavoro di eseguire la valutazione dei rischi avvalendosi delle procedure standardizzate contenute nel Decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

Infatti, come previsto dall’articolo 29, comma 5 del Testo Unico: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi… sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013”.

Su tale scadenza fa chiarezza la Circolare del Ministero del Lavoro del 31 gennaio “Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni)”. In essa viene specificato come il suddetto decreto interministeriale sia entrato in vigore il 6 febbraio 2013 e la proroga sia prevista “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”.

Ne scaturisce, pertanto, che il termine ultimo per autocertificare la valutazione dei rischi in azienda sia fissato al 31 maggio 2013.